La debole giustificazione di Signorino

La debole giustificazione di Signorino

Quando Guido Signorino dice che il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi è stato operato correttamente con il consuntivo 2014 non dice il vero.

Quando Guido Signorino dice che il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi è stato operato correttamente con il consuntivo 2014 non dice il vero. Intanto va detto che questo avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile 2015 e invece è stato approvato con enorme ritardo il 29 dicembre 2015, ma il riaccertamento che, appunto, avrebbe dovuto essere approvato contestualmente, ha visto la luce a 2016 inoltrato con molti mesi di ritardo. Poi, il previsionale 2015, secondo una logica incomprensibile alla razionalità della gente comune è stato approvato a maggio 2016. Solo per questo Signorino dovrebbe scendere dalla cattedra e assumere un tono un po’ più umile.

Successivamente, facendo leva sul comma 714 bis che consentiva di assorbire sopravvenuti debiti e che modificava il 714 della norma censurata dalla Corte Costituzionale, a settembre 2016 il Consiglio Comunale ha approvato, con del. N. 56/C, la rimodulazione del Piano di Riequilibrio. Come previsto dal comma 714 la del. 56/C spalmava il Fondo di rotazione in 30 anni mentre il Piano rimaneva di 10 anni. E’ questa la ragione per la quale la Corte dei Conti non potrebbe non rigettare l’ulteriore rimodulazione del Piano di Riequilibrio (quello di De Luca). Intanto la quota di disavanzo emersa dal riaccertamento rimane distribuita su 30 anni, rientrando nella fattispecie che viene giudicata illegittima dalla Corte Costituzionale. Fin qui gli aspetti tecnici.

Signorino, però, prova, inoltrandosi nei meandri del tecnicismo, a nascondere gli intenti che hanno informato tutta l’azione amministrativa della Giunta guidata da Accorinti. Tutta la strategia è stata, infatti, orientata ad allungare i tempi di rientro dal debito evitando la dichiarazione di dissesto che era nei fatti. Accorinti e soci hanno tentato, infatti, di allungare la durata del Piano di Riequilibrio a 30 anni e hanno aderito alla ristrutturazione dei Mutui con la Cassa Depositi e Prestiti in equivalenza finanziaria realizzando quella condizione che viene giudicata in contrasto con il dettato della Carta Costituzionale, così come spiegato nella Sentenza n. 18 del 2019. La ragione fondamentale del giudizio di illegittimità dell’art. 1, comma 714 della legge 208/2015 sta proprio nel fatto che non si possono fare pagare debiti a generazioni che non hanno goduto della ragione per la quale questi sono stati contratti e che il procrastinarsi indefinito dei tempi di rientro dal debito determina un oblio delle responsabilità.

Il Comune di Messina negli ultimi sei anni ha rimodulato svariate volte il proprio Piano di Riequilibrio senza che la Corte dei Conti abbia espresso il proprio parere e quindi sui tempi di giudizio nessuna previsione può essere fatta. Rimane il fatto che l’amministrazione Accorinti si è mossa in contrasto con quelli che sono i principi fondamentali segnalati dalla Sentenza della Corte Costituzionale ed è questo il nodo politico fondamentale di cui dovrebbe rendere conto una compagine che, a parole, sventola la Costituzione ad ogni piè sospinto.

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